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All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1965 si fara' fronte con una quota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza immobile. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 7 aprile 1965 al 22 dicembre 2008
