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Lo stanziamento previsto dal primo comma, dell'articolo 9 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aumentato di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1963-64 al 1977-78.

Testo in vigore dal 13 aprile 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-03-15;170~art1 · fonte del testo