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[1]All'onere di lire 3 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64, verra' fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale. Il Ministro per il tesoro autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

[2]La presente legge, munita del sigillo dello stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 15 marzo 1964

[4]SEGNI

[5]MORO - MEDICI - GIOLITTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo in vigore dal 13 aprile 1964 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1964-03-15;170~art2 · fonte del testo