E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50, per provvedere, in dipendenza dei danni causati dalle alluvioni, piene e frane del settembre 1948 e del gennaio e maggio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia:

  • a)alla concessione di sussidi, nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di riparazione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;
  • b)alla concessione, a favore dei consorzi o dei comuni, di sussidi nella misura del 70 per cento della spesa per lavori di riparazione o ricostruzione di opere idrauliche di 3ª categoria, e del 50 per cento per quello di 4ª e 5ª categoria o non classificate;
  • c)alla concessione di sussidi, nella misura della meta' della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti o di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;
  • d)alla concessione di sussidi nella misura del terzo della spesa, per lavori di riparazione o ricostruzione di scuole e case comunali, nonche' di edifici destinati ad uso di culto e di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;
  • e)alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per lavori di riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprieta' privata, destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere strettamente indispensabili ai fini della abitabilita'.

Testo vigente dal 18 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-21;981~art1 · fonte del testo