La concessione dei sussidi di cui all'art. 1 e' fatta, senza limiti di importo, per lavori da eseguirsi o in corso di esecuzione, od eseguiti successivamente al verificarsi delle alluvioni e prima dell'entrata in vigore della presente legge, con decreti del presidente del Magistrato alle acque ovvero, su parere del Circolo superiore d'ispezione per il Po, con decreti dei Provveditori regionali alle opere pubbliche. Le domande di concessione devono essere presentate agli Uffici del genio civile, corredate della perizia della spesa strettamente necessaria. Per i lavori gia' eseguiti ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione del sussidio e' subordinata all'accertamento, da parte del Genio civile, delle opere gia' eseguite o tuttora in corso nonche' dell'ammissibilita' delle medesime. Gli argini golenali devono, di massima, essere riparati e ristabiliti nelle condizioni preesistenti e, comunque, ad altezza che, caso per caso, verra' stabilita dai competenti organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici. Il sussidio e' pagato in base a certificato di "nulla osta" dell'Ufficio del genio civile il quale; in relazione al progresso dei lavori, determina ciascuna rata nella meta' di quella che spetterebbe al sussidiato. L'altra meta' e' corrisposta a lavori ultimati, dopo accertata la regolare esecuzione dallo stesso Ufficio, purche' l'ultimazione avvenga entro il termine stabilito nel decreto di concessione del sussidio.

Testo vigente dal 3 gennaio 1953

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urn:nir:stato:legge:1952-12-01;2465~art3 · fonte del testo