Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone la domanda per ottenere il sussidio puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

Testo vigente dal 28 aprile 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-03-06;171~art9 · fonte del testo