Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il contributo puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche nell'interesse o nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio.

Testo vigente dal 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-23;623~art8 · fonte del testo