Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a piu' persone, la domanda per ottenere il contributo puo' essere presentata, da una sola di esse, anche nell'interesse degli altri proprietari. Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facolta' di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo anche per conto degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione statale liberata nei confronti di questi. Qualora si verifichi dissenso tra i condomini circa la ubicazione dell'area e la progettazione della ricostruzione, sara' presa in esame, in deroga agli articoli 1128 e 1136, secondo e quarto comma del Codice civile, la proposta espressa dai partecipanti al condominio che rappresentino un terzo dei condomini e piu' della meta', del valore dell'edificio.

Testo vigente dal 9 novembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art32 · fonte su Normattiva