E' autorizzata la spesa di lire 40.000.000, da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per provvedere, nei Comuni delle province di Arezzo e Perugia, danneggiati dal terremoto verificatosi il 13 giugno 1948 e che saranno determinati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:

  • a)alla riparazione di edifici dello Stato;
  • b)alla concessione di sussidi a norma delle lettere d) ed e) del precedente art. 1. Alla spesa autorizzata col presente articolo si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento effettuato nel capitolo 168 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49 in base al decreto Presidenziale 29 giugno 1948, n. 806.

Testo vigente dal 29 dicembre 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-11-09;939~art2 · fonte del testo