E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1948-49, per provvedere, nei comuni delle Puglie danneggiati dal terremoto 18-23 agosto 1948, che saranno determinati con decreti del Ministro dei lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro:

  • a)all'esecuzione dei lavori di puntellamento, demolizioni e sgombero;
  • b)alla costruzione di ricoveri provvisori e stabili;
  • c)alla riparazione di case di abitazione di proprieta' privata, con le modalita' indicate nell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;
  • d)alla concessione di sussidio per la riparazione e ricostruzione, esclusi ogni ampliamento, decorazione e abbellimento, di edifici pubblici o di uso pubblico, delle Amministrazioni provinciali e comunali nonche' di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649.

Testo vigente dal 2 marzo 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-02-14;39~art1 · fonte del testo