Per provvedere alla ricostruzione e alla rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962, e' autorizzata, in applicazione delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431, 4 novembre 1963, n. 1.465 e 3 dicembre 1964, n. 1259, la spesa di lire 4.000.000.000 di cui lire 500 milioni per la sistemazione, la riparazione e la ricostruzione di opere di interesse delle province, dei comuni e di altri Enti pubblici distrutte o danneggiate dal terremoto stesso (art. 10 della citata legge 3 dicembre 1964 n. 1259), nonche' per le espropriazioni delle aree (articolo 12 della medesima legge n. 1259) e lire 3 miliardi e 500.000.000 per contributi a privati danneggiati dal suddetto terremoto (articolo 3 della legge-5 ottobre 1962, n. 1431 e legge 3 dicembre 1964, n. 1259). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il lavori pubblici, le variazioni compensative che si rendessero necessarie.

Testo vigente dal 26 aprile 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-04-23;218~art56 · fonte su Normattiva