Art. 1
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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a costruire in Napoli, nei limiti di spesa di cui al successivo art. 7, a suo carico, fabbricati a carattere popolarissimo comprendenti alloggi di non piu' di tre vani utili, oltre i servizi, da destinarsi a famiglie in atto allocate in grotte, ricoveri, scuole, caserme o edifici pericolanti, altri edifici pubblici, edifici destinati o da destinare ad opere di assistenza o beneficenza. Gli alloggi che risulteranno disponibili dopo le anzidette assegnazioni saranno destinati a famiglie bisognose allocate in edifici da sgombrare per l'attuazione del piano di ricostruzione dei quartieri Porto e Mercato. Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato altresi' a costruire, a totale carico dello Stato, le opere pubbliche accessorie (raccordi stradali, opere igieniche, allacciamenti vari) occorrenti per l'attuazione del piano di costruzioni di cui al precedente comma, per l'importo necessario, da comprendersi pero' nella spesa autorizzata col successivo art. 7.
Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008
