Art. 10
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[1]Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.
[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 28 marzo 1952
[4]EINAUDI
[5]DE GASPERI - ALDISIO - ZOLI - SCELBA - VANONI - PELLA
[6]Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008
