Art. 8
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Gli atti ed i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa. Tali atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei Registri immobiliari, nonche' i diritti ed i compensi spettanti agli uffici finanziari.
Testo in vigore dal 10 aprile 1952 al 22 dicembre 2008
