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La spesa autorizzata con l'art. 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, che prevede la concessione di sussidi a norma delle leggi di bonifica per opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati ai termini degli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo citato, viene ridotta di lire 600 milioni.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1951 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-12-14;1106~art2 · fonte del testo