Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, nell'esercizio 1953-54 si provvedera' con una riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e per la quota relativa all'esercizio 1954-55 a carico dell'analogo fondo per lo stesso esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-29;315~art3 · fonte del testo