La spesa di lire 640.000.000 prevista all'art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100.000.000, 300.000.000 e 240.000.000 rispettivamente negli esercizi 1956-57, 1957-58 e 1958-59. Alla copertura della spesa di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1956-57 si provvedera' con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 agosto 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-26;861~art2 · fonte del testo