E' autorizzata la spesa di lire 700 milioni in aggiunta a quella di lire un miliardo di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2889, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.
Testo vigente dal 10 novembre 1951
