E' autorizzata la spesa di 700 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1953-54 per provvedere alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita' naturali, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Testo vigente dal 26 gennaio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-01-05;10~art1 · fonte del testo