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All'onere di lire 440 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si provvede a carico del fondo concernente provvedimenti legislativi in corso, iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 24 agosto 1966 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-08-06;652~art3 · fonte del testo