E' autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51 per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nel Veneto, in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana, durante l'autunno del 1949, al ripristino delle opere idrauliche di 2ª e di 3ª categoria, salvo recupero, delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688.

Testo vigente dal 8 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;290~art1 · fonte del testo