E' autorizzata la spesa di lire 200.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni di cui al precedente art. 1:

  • a)alla concessione di sussidi nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di definitiva riparazione o ricostruzione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;
  • b)alla concessione di sussidi nella misura della meta' della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;
  • c)alla concessione di sussidi, in ragione del terzo della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di scuole e case comunali nonche' di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;
  • d)alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprieta' privata destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilita'.

Testo vigente dal 8 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-22;290~art2 · fonte del testo