Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

La somma di cui al precedente articolo, ripartita in dieci esercizi finanziari, sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 300 milioni per ogni esercizio a decorrere dall'esercizio 1966. Le somme non impegnate in ciascuno esercizio possono essere utilizzate in quelli successivi.

Testo in vigore dal 27 dicembre 1967 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-11-22;1219~art2 · fonte del testo