E' autorizzata la spesa di lire un miliardo, da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1954-55, per la costruzione, a cura dello stesso Ministero, di caserme per le forze di polizia nelle localita' che saranno stabilite d'intesa fra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 9 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-13;798~art1 · fonte del testo