E' autorizzata la spesa di lire un miliardo da stanziarsi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici dell'esercizio finanziario 1948-49 per la costruzione a cura dello stesso Ministero di nuove caserme per reparti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nelle localita' che saranno stabilite di intesa tra i Ministeri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

Testo vigente dal 7 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-01-25;91~art1 · fonte del testo