((A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e' annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro)).
Testo vigente dal 28 febbraio 1986
((A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale e' annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro)).
Testo vigente dal 28 febbraio 1986
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1955 al 28 febbraio 1986. 19 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per gli esercizi finanziari 1956-57 e successiviaggiunto: A decorrere dall'anno finanziario 1986, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale tolto: verra' annualmente determinato dal Parlamento con la legge di approvazione dello aggiunto: e' annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-12-24;1312~art2 · fonte del testo