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Per gli esercizi finanziari 1956-57 e successivi, l'ammontare della spesa occorrente per il funzionamento della Corte costituzionale verra' annualmente determinato dal Parlamento con la legge di approvazione dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1955 al 28 febbraio 1986

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