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Il provveditore alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige ha facolta' di stipulare apposita convenzione con la provincia autonoma di Bolzano per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione di parte o di tutti i lavori di cui all'articolo 1 ferma restando ai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici la direzione dei lavori. Nella convenzione e' prevista la somma da riconoscersi alla provincia a titolo di rimborso spese. All'esecuzione dei lavori di costruzione delle deviazioni in galleria della linea ferroviaria Verona-Brennero tra i chilometri 228,400 e 229,202 provvede direttamente l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1979 al 22 dicembre 2008

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