L'esecuzione dei lavori di cui al n. 1) del precedente art. 1 e' demandata all'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. L'esecuzione dei lavori e la concessione dei contributi previsti all'art. 1, n. 2), sono attribuite, anche in deroga alle vigenti disposizioni, alla competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche. Le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, si applicano anche ai lavori di cui al precedente art. 1, n. 1) e n. 2), lettera a), primo comma.

Testo vigente dal 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-23;623~art3 · fonte del testo