I contributi di cui al precedente art. 1, n. 2, lettera d), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente Ufficio del genio civile, o questo abbia proceduto all'accertamento del danno. I contributi di cui alla lettera c) dell'art. 1 possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate su invito dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010. La concessione potra' essere effettuata soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento.

Testo vigente dal 18 giugno 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-05-23;623~art4 · fonte del testo