Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 5 marzo 1957 al 16 dicembre 2010. 66 parole tolte.
tolto: Lo Stato e' autorizzato, in via straordinaria, a cedere in uso ai Comuni, nel limite complessivo della spesa di lire 400 milioni, attrezzature e mobili necessari per il funzionamento degli uffici giudiziari che saranno determinati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. La spesa di lire 400 milioni sara' iscritta sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-02-15;25~artunico · fonte del testo