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Lo Stato e' autorizzato, in via straordinaria, a cedere in uso ai Comuni, nel limite complessivo della spesa di lire 400 milioni, attrezzature e mobili necessari per il funzionamento degli uffici giudiziari che saranno determinati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. La spesa di lire 400 milioni sara' iscritta sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

Testo in vigore dal 5 marzo 1957 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1957-02-15;25~artunico · fonte del testo