L'onere annuo presunto di lire 10.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge gravera' per lire 10.000.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e per lire 500.000 sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Alla copertura del suddetto onere nell'esercizio 1956-1957 sara' provveduto: per lire 10.000.000 a carico degli stanziamenti dei capitoli 165 (lire 6.000.000), 173 (lire 3.000.000) e 181 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; per lire 500.000 con gli ordinari stanziamenti del capitolo 36 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 17 novembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-10-23;1260~art2 · fonte del testo