L'ammontare del contributo non potra' superare il limite massimo del 50 per cento della spesa. L'ammontare complessivo dei sussidi non potra' superare il limite massimo di lire 150 milioni.
Testo vigente dal 7 gennaio 1957
L'ammontare del contributo non potra' superare il limite massimo del 50 per cento della spesa. L'ammontare complessivo dei sussidi non potra' superare il limite massimo di lire 150 milioni.
Testo vigente dal 7 gennaio 1957
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1459~art2 · fonte del testo