Alle Associazioni d'arma dell'esercito, della Marina e dell'Aeronautica, erette in enti morali e sottoposte alla vigilanza del Ministro per la difesa, possono essere concesse sovvenzioni entro il limite massimo complessivo di lire 50 milioni nell'esercizio finanziario 1955-56 e di lire 80 milioni in ciascuno degli esercizi successivi.

Testo vigente dal 24 agosto 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;935~art1 · fonte del testo