Autorizzazione di nuovi finanziamenti per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare
Art. 11
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Tutte le operazioni di finanziamento effettuate dalle Sezioni di credito industriale in base alla presente legge debbono essere deliberate dai Comitati di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482.
Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008
