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L'ultimo comma dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, e' cosi' modificato: "Le deliberazioni dell'organo previsto nel primo comma sono rese esecutive con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per l'industria e il commercio da emanare e comunicare nei trenta giorni dal ricevimento della deliberazione. Nel caso di mancata comunicazione del decreto di esecutivita' entro il predetto termine alla Sezione di credito industriale competente le deliberazioni diventano esecutive a tutti gli effetti. Il termine di trenta giorni e' prorogabile soltanto per l'eventuale ulteriore tempo necessario per la registrazione del decreto interministeriale da parte della Corte dei conti".

Testo in vigore dal 29 maggio 1950 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1950-05-09;261~art12 · fonte del testo