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A favore del Fondo di rotazione, previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, e' autorizzata l'ulteriore annua anticipazione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1965-66, da iscrivere in un unico capitolo dello stato ti previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Detta anticipazione sara' destinata alla concessione di prestiti e mutui conformemente alle norme recate dalla citata legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui allo articolo 12 della legge 2 giugno 1961, n. 454.
Testo in vigore dal 26 marzo 1964 al 16 dicembre 2010
