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Alla spesa di lire 10 miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64, sara' fatto fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo n. 625 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 26 marzo 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-03-05;120~art3 · fonte del testo