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All'ufficio del Genio civile per le opere marittime di Bari e' demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo. Il collaudo delle opere stesse sara' eseguito a cura dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 27 giugno 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-05-29;311~art2 · fonte del testo