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Nella spesa di ripristino della Mole Antonelliana in dipendenza del crollo della guglia verificatosi il 23 maggio 1953, lo Stato e' autorizzato a concorrere in ragione del 25 per cento e, in ogni caso, per somma non superiore a lire 100 milioni. La spesa di lire 100 milioni sara' iscritta nello stato di previsione della spesa dei Ministero dei lavori pubblici.

Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-03-23;73~art1 · fonte del testo