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[1]Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge si fara' fronte con riduzione di pari importo del capitolo n. 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1953-54. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con i propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

[2]La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data Roma, addi' 23 marzo 1954

[4]EINAUDI

[5]SCELBA - ROMITA - GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

Testo in vigore dal 8 aprile 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-03-23;73~art3 · fonte del testo