Art. 5 — Finanziamento delle opere
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. 249 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Nell'esercizio finanziario 1950-51 si fara' fronte alla spesa per l'esecuzione delle opere di cui all'art. I con prelievo della quota parte della somma di 55 miliardi spettanti alle regioni e province di cui allo stesso art. 1 e contemplate dall'art. 18 della legge 23 aprile 1949, n. 165; tale quota parte, da prelevarsi dal conto speciale (fondo lire) di cui all'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, viene determinata nella somma di lire 12 miliardi 59.313.000. Per la differenza occorrente per raggiungere l'importo di 20 miliardi, e cioe' per lire 7.940.687.000, sara' provveduto con stanziamento di pari somma a carico del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51. A tale spesa si fara' fronte con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla elevazione dal 75 per cento al 76 per cento della quota spettante all'Erario sul provento lordo del monopolio dei tabacchi, nonche' dai seguenti provvedimenti: decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50; decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1950, n. 51, concernente i prezzi di vendita al pubblico di tabacchi lavorati nazionali; decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1950, n. 52, concernente i prezzi di vendita al pubblico delle pietrine focale; decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente i prezzi di vendita al pubblico di sigarette di produzione estera; decreto Ministeriale 10 marzo 1950, concernente il prezzo di vendita al pubblico dei fiammiferi; decreto Ministeriale 1 agosto 1949, concernente variazioni d'imposta e prezzi di vendita dei fiammiferi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;647~art5 · fonte del testo