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E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamita' naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel territorio nazionale dal 14 maggio 1965 alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 17 agosto 1965 al 22 dicembre 2008

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