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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere alla, spesa di lire 2,5 miliardi per far fronte alle esigenze determinate dai nubifragi, verificatisi nel mese di luglio 1965, in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 6, 7, 10, 11 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279. Il Ministero medesimo e' autorizzato a provvedere, a totale carico dello Stato, alla costruzione di case a carattere economico per le famiglie non abbienti e non proprietarie rimaste senza tetto. I contributi di cui alla lettera g) dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, non potranno superare, complessivamente, per ciascuna unita' immobiliare, la somma di lire 5 milioni.
Testo in vigore dal 17 agosto 1965 al 22 dicembre 2008
