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All'onere di lire 13 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1965 si provveda per lire 11 miliardi con le disponibilita' derivanti dalla riduzione di cui al precedente articolo 6 e per lire 2 miliardi con corrispondente aliquota delle entrate provenienti dalla gestione di olii di semi surplus condotta per conto dello Stato. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 17 agosto 1965 al 22 dicembre 2008

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