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L'attivita' dei comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogata sino al 31 dicembre 1969. Alle spese di funzionamento dei comitati indicati al precedente comma ed a quelle relative al finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi si applicano le disposizioni dello articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188 e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618, dell'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, nonche' dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1968, n. 86. Le aperture di credito disposte a favore dei prefetti, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificato dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618, per il pagamento delle spese di cui al comma precedente, sono commutabili in quietanza di contabilita' speciale.

Testo in vigore dal 13 marzo 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-02-26;35~art1 · fonte del testo