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Per l'applicazione della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 600 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1969. Al suindicato onere di lire 600 milioni si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 13 marzo 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-02-26;35~art2 · fonte del testo