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L'attivita' dei comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogata sino alla costituzione degli organi regionali nei territori delle regioni a statuto ordinario. Alle spese di funzionamento dei comitati indicati nel precedente comma, nonche' a quelle relative al finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, numero 1619 - quale modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618 - dell'articolo 14, primo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 5 febbraio 1968, n. 86, e dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1969, n. 35.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-12-22;966~art1 · fonte del testo