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E' prorogata, fino al 31 dicembre 1968, l'attivita' dei comitati regionali per la programmazione economica, istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni ed integrazioni. Alle spese di funzionamento dei comitati indicati al comma precedente e a quelle relative al finanziamento delle indagini, degli studi e delle rilevazioni occorrenti ai comitati medesimi si applicano le disposizioni dello articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, quale risulta modificato ed integrato dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1964, n. 188, e dall'articolo 2 della legge 10 giugno 1965, n. 618. A tal fine e' iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1968, la somma di lire 450 milioni. Qualora le indagini, gli studi e le rilevazioni occorrenti ai comitati regionali per la programmazione economica siano affidati ad istituti universitari o ad istituti regionali di ricerca e di studio si applicano le modalita' di cui alle disposizioni richiamate nel precedente comma.
Testo in vigore dal 4 marzo 1968 al 16 dicembre 2010
